Quando un contratto è valido?

di Graziano Pignatelli

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Da cosa dipende la validità di un contratto?

Indipendentemente dalla professione o attività lavorativa svolta, sarebbe buona norma conoscere le principali norme che la regolano e gli effetti direttamente collegati alle azioni che si pongono in essere.


(cfr. Graziano Pignatelli - La Professione senza crisi. Manuale per il venditore efficiente e soddisfatto. Casa editrice Borè Srl  - 2016)

Per un imprenditore quindi, è importante sapere che la vendita, in qualunque modo sia formalizzata, realizza sempre un contratto, ovvero la compravendita.

Nel mondo, ogni giorno sono conclusi miliardi di contratti. L'imprenditore, per poter svolgere al meglio la sua attività, deve assolutamente conoscerne gli aspetti più importanti, per poter porre in essere esclusivamente accordi validi e non incorrere in dispute legali o azioni giudiziarie.

In quest’ottica, la prima domanda a cui bisogna dare risposta è:

 che cos’è un contratto?


Partiamo dalla definizione fornita dal codice civile italiano, che al primo comma dell’art. 1321 recita: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Per poter analizzare a fondo l’art. 1321 del codice civile italiano, bisognerebbe approfondire numerosi concetti, tra cui la definizione di “parte” e di “rapporto giuridico”.

Tuttavia, per poter comprendere le dinamiche di un contratto e gli elementi base che lo costituiscono, non è necessario divenire dei cultori del diritto. Basterà, infatti, anche un’analisi meno penetrante, per poter apprendere i concetti fondamentali e non cadere in errore.

In questa sede, porremo particolare attenzione sull’aspetto più importante del contratto ovvero la sua validità.

La validità del contratto è fondamentale per la sua efficacia e cioè per la forza di legge che questo assume nei confronti delle persone che lo concludono. 

Vediamo qualche esempio:

In Italia, nel 1990 si diffondevano i telefoni cellulare. Per il loro utilizzo era necessario un abbonamento con l’unico operatore telefonico presente all’epoca, la Telecom Italia S.p.a. Questo abbonamento si componeva di una parte fissa detta canone ed una parte variabile a consumo.

Qualche anno dopo fu commercializzata la SIM, la carta prepagata e ricaricabile, che consentiva di utilizzare il telefono cellulare senza pagare il canone di abbonamento.

Comunemente si sentiva fare distinzione tra: telefono a contratto  (quello in abbonamento) e telefono ricaricabile o con scheda (quello con la SIM).

In molti credevano che senza il canone di abbonamento, non si fosse in presenza di un contratto, poiché la SIM poteva in qualsiasi momento essere cessata, sostituita con un'altra e non più ricaricata.

Nella cultura popolare, quindi, il termine “contratto” riporta immediatamente ad un vincolo. 

Ma siamo sicuri che sia proprio così?

In realtà, anche acquistando una SIM si sta concludendo un contratto. Un contratto è concluso normalmente, anche senza sottoscrivere alcun pezzo di carta e senza che coscientemente ci si sottoponga a dei vincoli.

Quando compriamo il giornale, prendiamo un caffe in un bar, compriamo un biglietto dell’autobus oppure in termini più recenti, acquistiamo un’app per il nostro smathphone, in tutti questi casi, stiamo concludendo un contratto.

Pertanto, un imprenditore, tutte le volte che colloca un qualsiasi prodotto, conclude automaticamente un contratto con o senza apposizione di firma.

Per questo motivo, onde vedere vanificato il suo lavoro per l’eventuale invalidità dei contratti conclusi, sarà necessario che il venditore ne comprenda gli aspetti più importanti e ne padroneggi i termini per la sua validità. 

Ritorniamo alla definizione del contratto data dal codice civile italiano, prendendo in esame l’acquisto di un giornale. In questa relazione così semplice, possiamo tracciare gli aspetti più rilevanti ed i requisiti essenziali del contratto.

In presenza del giornalaio, che vuole vendere il giornale e l’acquirente che vuole acquistarlo, abbiamo la prima condizione essenziale per l’esistenza di un contratto: l’accordo di almeno due parti.

Le parti in un contratto sono le persone fisiche, ma anche le associazioni di persone, le persone giuridiche (società), gli enti pubblici, in sostanza i soggetti che lo pongono in essere. Per parte di un contratto s’intende un soggetto (centro di imputazione di diritti e doveri) capace di esprimere una volontà concludente.

La volontà è un aspetto estremamente importante nel contratto, necessaria perché si crei l’accordo.

Di fondamentale importanza è, ad esempio, nel caso di conclusione di contratto per iscritto, che la volontà, formatasi nelle parti sottoscriventi, sia la stessa indicata nel contratto, altrimenti potrebbe essere messa in discussione l’intera validità del contratto stesso.

Un contratto, perché sia valido, deve avere una causa ovvero la funzione economico sociale che ne giustifichi la sua esistenza.

Nel contratto che ha ad oggetto il trasferimento di proprietà di un bene da un soggetto venditore ad un soggetto acquirente, dietro il pagamento di un prezzo, la causa che lo rende conforme alla legge è la compravendita.

Nel caso in cui, invece, vi fosse il trasferimento di proprietà di un bene tra due persone in vita, una delle quali lo cede all’altra, senza chiederne il pagamento di un prezzo, la causa di questo contratto sarebbe la donazione.

Un contratto per essere valido deve sempre avere una causa e questa deve necessariamente essere lecita e non contraria al buon costume.

Pertanto, la causa di un contratto che sia attinente alla prostituzione, al gioco d’azzardo o alla commissione di un reato, renderà l’intero contratto nullo e insanabile.

Altro requisito fondamentale del contratto è l’oggetto. L’oggetto è solitamente identificabile nella prestazione a carattere patrimoniale, che vede un soggetto creditore esigere un qualcosa da un soggetto debitore, il quale s’impegna a realizzarlo.

Tuttavia, i contratti nella maggior parte dei casi prevedono prestazioni corrispettive, che realizzano il sinallagma, ovvero quel nesso di reciprocità basato sul do ut des (do affinché tu dia). Infatti, le prestazioni in un contratto possono realizzarsi in un obbligo di fare, non fare o permettere un qualcosa, in cambio ad esempio di merce, denaro o altra prestazione.

L’oggetto di un contratto deve sempre essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Dunque, un contratto che prevedesse come prestazione (oggetto) la commissione di un reato, sarebbe nullo; allo stesso modo se prevedesse una prestazione impossibile, come resuscitare un morto, oppure se questa non fosse specificata.

Per la certezza dei rapporti e delle obbligazioni assunte, un soggetto non può impegnarsi con un altro soggetto, per una prestazione che non sia definita o determinabile in base ad un criterio certo.

Ad esempio è valido il contratto che ha ad oggetto beni aleatori (futuri e non certi), ma che indichi in base ad un criterio certo, come questi si potranno identificare.

Pertanto, il contratto che prevede che:

Tizio s’impegni ad acquistare da Caio i frutti agricoli del prossimo raccolto e che Caio s’impegni a garantire a Tizio la prima scelta su tali frutti al prezzo di 10 euro al quintale, riconoscendogli il diritto di prelazione su tali frutti ;

 è un contratto pienamente valido, anche se l’oggetto di questo contratto è parzialmente costituito da beni che ancora non esistono.

Altro requisito fondamentale del contratto è la forma. Questa, generalmente libera nell’ordinamento giuridico italiano, può essere di particolare importanza per la validità del contratto, qualora sia richiesta una specifica modalità ad substantiam.

Ad esempio:

per l’acquisto di un immobile, affinché il trasferimento di proprietà sia valido, il nostro ordinamento prevede la forma scritta. Quindi, un contratto di compravendita di un appartamento concluso oralmente, non potrà ritenersi valido.

Invece, il trasferimento di proprietà di un giornale (bene mobile non registrato) secondo la legge italiana, può essere liberamente effettuato in qualsiasi forma.

Quindi ai sensi dell'art. 1325 del codice civile requisiti essenziali del contratto sono:

  • accordo tra le parti
  • causa
  • oggetto
  • forma


Quando un contratto può dirsi concluso ed efficace?


L’aspetto più importante del contratto è la sua validità, poiché solo se valido, farà si che gli impegni sottoscritti dalle parti, potranno esser da queste pretesi, anche nel caso in cui una o entrambe, non eseguissero quanto pattuito volontariamente.

Il contratto, che rispetta i requisiti sanciti nell’art. 1325 del codice civile italiano, è giuridicamente valido, pertanto assume valore di legge tra le parti che lo sottoscrivono e generalmente non può essere sciolto, se non per volontà consensuale delle parti o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto diviene efficace, quindi, vincolante per le parti che lo sottoscrivono, nel momento della sua conclusione.

Ne consegue che è importantissimo identificare questo momento conclusivo. Se per un contratto in forma scritta, la sua conclusione è generalmente il momento della sua sottoscrizione (firma), per un contratto non scritto quale sarà?

In un contratto orale, per individuare il momento conclusivo, bisognerà ricercare i cosiddetti comportamenti concludenti, in presenza dei quali il contratto si riterrà concluso (perfezionato) e quindi efficace.

Ad esempio: 

comportamento concludente, nel caso della vendita di un giornale, è la consegna di questo da parte del giornalaio al cliente, il quale accettando il giornale, si obbliga a pagarlo.

Questo comportamento concludente assume rilievo in base alla presunzione che il giornalaio ed il cliente siano entrambi:

  • convinti di voler l’uno vendere il giornale e l’altro di volerlo acquistare (quindi sorretti dalla volontà);
  • in grado di intendere e di volere e che l’azione non sia un gioco, una rappresentazione teatrale o cinematografica (finzione).

La consegna della cosa, fa sì che ne muti il possesso. Il possesso di un bene, in particolare se mobile e non registrato (giornale), fa sì che rientri nella proprietà del soggetto che lo possiede.

In base a quanto affermato con la consegna del giornale il cliente ne diviene automaticamente proprietario, pertanto ha nei fatti concluso il contratto di compravendita.

Il contratto, se concluso, diviene efficace, quindi, il cliente è obbligato a pagare il prezzo di vendita pattuito o in questo caso indicato sul giornale.

L’efficacia del contratto è importante, per stabilire il momento da cui decorrono gli effetti del contratto, tuttavia, esistono anche delle forme di responsabilità precontrattuale, che attengono per lo più alla condotta delle parti, che possono produrre effetti anche prima della conclusione del contratto.

È bene, infatti, che il venditore in ogni trattativa sia il più possibile trasparente e in buona fede, poiché se trascinasse il cliente in inutili lungaggini, magari facendogli sostenere anche delle spese, pur sapendo che non si giungerà alla stipula del contratto vero e proprio, questo comportamento potrebbe far nascere in capo al cliente un diritto al risarcimento del danno subito.

È questo il caso dell’agente immobiliare, che per convincere il proprietario di un immobile ad abbassare il prezzo di vendita, organizzi ripetuti appuntamenti con finti acquirenti, assolutamente disinteressati all’acquisto, esclusivamente per demoralizzarlo e convincerlo che il prezzo richiesto sia troppo alto. In questo caso, la malafede alla base della condotta precontrattuale dell’agente immobiliare espone costui a rischi non indifferenti.

Attenzione, quindi, ad essere sempre trasparenti e corretti il più possibile in ogni fase della trattativa.

Quali sono gli elementi accessori e le condizioni del contratto?


Il contratto per poter essere efficace e valido, necessita quindi di determinati requisiti. I contratti in forma scritta possono contenere una serie di elementi accessori. Il più ricorrente di questi è la condizione.    

La condizione, come elemento accessorio del contratto, determina che l’efficacia o la risoluzione del contratto siano sottoposte ad un evento futuro ed incerto.

La condizione, per poter essere validamente apposta, deve avere determinate caratteristiche, quali:

  • la futuribilità (essere un evento futuro);
  •  la liceità (conforme alle leggi);
  • la possibilità dell’evento (che si possa verificare).

Maggiori vincoli sono invece previsti per le condizioni generali di contratto, in particolare per le clausole (regole) dei contratti di massa sottoscritti per lo più da soggetti consumatori, mediante adesione a formulari uguali per tutti.

Si ritiene, infatti, che il cliente nella stipula del contratto di massa sia privo di potere di contrattazione. Pertanto, potendo egli solo aderire, sia sotto protetto e maggiormente esposto a rischi nei confronti di grandi società, magari multinazionali, che lo predispongono.

Per questi motivi, per evitare potenziali abusi, quelle che generalmente sono indicate come clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere, sospensione dell’efficacia del contratto, tacito rinnovo) inserite unilateralmente dalla parte predisponente il contratto, la legge impone che si ritengano nei contratti di massa, come non apposte ovvero assolutamente prive di efficacia.

La presenza di clausole vessatorie non inficia però la validità dell’intero contratto, il quale resta ugualmente efficace.

Sono in genere da ritenersi vessatorie tutte le clausole che comportano un forte squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico di una parte del contratto.

Le clausole vessatorie, tuttavia, possono anche essere valide, esclusivamente nei contratti che non sono di massa e per mezzo della doppia firma.

Per poter esplicare la loro forza, la parte contraente che si assume particolari oneri vessatori, deve esplicitamente sottoscrivere la propria volontà ad assumersi tali carichi e dopo aver sottoscritto il contratto, deve sottoscrivere anche le clausole vessatorie esplicitamente indicate.   

In base a quanto detto fin ora, il contratto, per poter essere valido, deve necessariamente rispettare delle regole.

Prima di apporre una qualsiasi condizione ad un contratto, il bravo venditore dovrebbe verificare preventivamente che questa sia idonea a produrre gli effetti voluti e che non rischi di inficiare in qualche modo la validità dell’intero contratto.

"Non tutto quello che viene indicato in un contratto e sottoscritto dalle parti, può essere ritenuto valido e vincolante."


Quando è possibile annullare un contratto?


Un contratto se privo di determinati requisiti è nullo. La nullità del contratto è la forma più grave di invalidità, in quanto non può essere sanata e investe la totalità del contratto.

La nullità del contratto può esser fatta valere da chiunque e in qualunque tempo, infatti, è imprescrittibile e determina il venir meno di tutti gli effetti prodotti, come se il contratto non fosse mai venuto ad esistenza ex tunc (sin dall’origine).

L’annullabilità di un contratto, invece, è un vizio di minor rilievo. In presenza di una causa di annullabilità, il contratto produce tutti i suoi effetti, fino a quando non viene fatta valere con successo l’azione di annullamento.

Esempi tipici di contratti annullabili sono quelli conclusi da persona incapace di intendere e di volere (conclusi da un minore oppure da persona sotto effetto di alcool o stupefacenti); contratti conclusi con consenso dato per errore su elemento essenziale del contratto e riconoscibile dall’altro contraente; oppure se il consenso è stato estorto con violenza o dolo (per mezzo di raggiri).

L’azione di annullamento può esser esercitata solo dalla parte che ne ha interesse e si prescrive in cinque anni. A differenza della nullità, l’annullabilità del contratto può essere sanata, mediante la convalida del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un minore concludesse un contratto per cui è richiesta una piena capacità di intendere e di volere, senza render noto all’altra parte la sua incapacità, il contratto concluso potrà esser convalidato dal suo tutore (genitore) e produrre regolarmente i suoi effetti.

Per un imprenditore conoscere le regole per la validità di un contratto è di fondamentale importanza, proprio per poter svolgere l'attività con la massima professionalità e senza cadere in errore.

Trascurare le regole per la validità dei contratti, espone al rischio di vedersi annullare una serie di successi, come i goal di un calciatore effettuati durante una partita di calcio, a causa di un fuorigioco o un tocco di mano.

Il contratto scritto serve per sua natura a vincolare le parti in maniera certa ed inequivocabile.




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