Soci esteri di Società italiane. Si può? E come?

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di Graziano Pignatelli.

Una Società italiana può avere un Socio estero?

Negli ultimi tempi è divenuta molto frequente l'ipotesi di costituzione di una Società con partecipazioni estere, per poter reperire capitali e finanziatori, non sempre presenti nelle vicinanze geografiche della sede della Società.

Questa operazione solitamente scatena, in coloro che vorrebbero realizzarla, numerosi interrogativi circa la sua fattibilità.

Per poter valutare la liceità e la fattibilità di questa operazione, bisognerà effettuare uno studio accurato di tutti gli aspetti ad essa connessi.

In questo ambito un punto di partenza, che può fornire una base certa su cui effettuare un'accurata valutazione, sono gli Accordi bilaterali tra Stati. Questi Accordi sono delle convenzioni di diritto internazionale, stipulate tra Stati, che disciplinano alcune posizioni giuridiche (diritti e doveri) ad esempio in merito alla tassazione dei redditi, dei dividendi, degli interessi e delle royalties di persone fisiche e giuridiche residenti in uno degli Stati aderenti. Per verificare gli Accordi esistenti visitare la pagina dedicata del sito Ministero degli affari esteri .

La finalità di questi accordi, solitamente, è quella di garantire la reciprocità delle condizioni di trattamento per i cittadini di uno o dell'altro Stato aderente, evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire le evasioni fiscali.

Per poter comprendere meglio che cosa siano questi Accordi e perché sia necessario conoscerli, analizziamo il caso di una Società di capitali italiana con partecipazione di Soci residenti all'estero, in particolare nella Repubblica Popolare Cinese.

Per costituire una S.r.l, che ha per oggetto sociale la compravendita di prodotti tessili, con due Soci Italiani e due Soci Cinesi non residenti in Italia, sicuramente ci si porrà una serie di interrogativi:

  1. Può una persona fisica non residente in Italia detenere quote di una Società italiana?
  2. E' possibile costituire una Società con persone prive di permesso di soggiorno e non presenti al momento della costituzione?
  3. Queste persone possono ricoprire il ruolo di amministratore della Società?
  4. La Società e i Soci saranno esposti ad una tassazione minore o maggiore?
  5. I Soci esteri quali tasse dovranno pagare in Italia e quali nel proprio Paese di residenza?
  6. I Soci esteri potranno lavorare direttamente per la Società?
  7. La Società, in caso di controversie tra Soci o tra Soci e fornitori, sarà soggetta alla legge di quale Stato?

Quelli sopra descritti sono solo alcuni dei numerosi interrogativi, che insorgono prima della costituzione di una Società.

Di seguito proviamo a dare una risposta ai quesiti.

  1. Per poter rispondere a questa domanda è necessario verificare innanzitutto la condizione di reciprocità. Lo Stato italiano, infatti, nell'art. 16 delle preleggi del codice civile italiano, sancisce che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le le persone giuridiche straniere (società). Quindi, nel caso di specie e in base a questa disposizione, è possibile affermare che: ad un cittadino della Repubblica Popolare Cinese sia consentito di acquistare quote societarie di una S.r.l., a condizione che lo stesso regime sia garantito ad un cittadino italiano nello Stato cinese.  Ad oggi, tale condizione di reciprocità è esistente, pertanto è possibile per una persona con cittadinanza cinese, non residente in Italia, acquistare quote di una Società italiana.
  2. Il permesso di soggiorno è un titolo che autorizza un soggetto di altra nazionalità al di fuori della zona Euro, a risiedere e soggiornare nel territorio dello Stato italiano. Questo permesso viene rilasciato in base a diverse motivazioni, che vanno dalla vacanza, allo studio, al lavoro, alla ricerca scientifica. Nel nostro caso, per poter detenere la proprietà di un bene (quote societarie) non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato italiano, bensì la condizione di reciprocità di cui sopra. Accertata l'esistenza della condizione di reciprocità, per poter costituire una Società di capitali assumendo la qualità di socio, non è necessaria la presenza sul territorio dello Stato italiano. La persona in questione potrà rilasciare regolare procura ad un soggetto autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato Italiano, il quale munito di rappresentanza, provvederà ad adempiere a tutte le formalità. Questa procura, per esser valida, dovrà esser redatta da un Notaio cinese, tradotta e ufficializzata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano in Cina.
  3. Normalmente i Soci di una società possono ricoprire anche la carica di Amministratore. Per poter ricoprire questo incarico non è necessario esser residenti in Italia. Tuttavia, venendo meno la presenza fisica dell'Amministratore, sarà necessario che qualcuno, inquadrato come dipendente della Società o Dirigente, lavori effettivamente con mansioni di responsabilità, per porre in essere le direzioni impartite dall'Amministratore. In tal senso è possibile, ad esempio, ricorrere alla figura del Direttore Generale.
  4. Proprio in virtù degli Accordi bilaterali è possibile evitare sia per la Società, sia per i Soci una doppia imposizione fiscale. Di norma una persona (fisica o giuridica) deve pagare le tasse nel luogo in cui risiede. Pertanto, la Società, intesa come persona giuridica, se opera nel territorio dello Stato italiano, sarà soggetta al pagamento dell'Ires e dell'Irap, indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti costituenti la sua compagine sociale. Grazie agli Accordi bilaterali tra Italia e Cina, la Società con Soci cinesi non è esposta ad una tassazione maggiore.
  5. Discorso diverso, invece, può esser fatto per i Soci. Questi, qualora non residenti nel territorio dello Stato italiano, avranno un trattamento diverso in merito all'imposizione sul reddito sulle persone fisiche, la ritenuta sui dividendi e la contribuzione previdenziale. Per quanto riguarda l'irpef, questi soggetti non essendo residenti e soggiornanti in Italia, ma semplicemente proprietari di quote societarie, non saranno soggetti al pagamento dell'imposta allo Stato italiano. Tuttavia, dovranno sommare i dividendi percepiti dalla Società al proprio reddito ed eventualmente versare l'imposizione in base a quanto previsto nella Repubblica Popolare Cinese. Per quanto riguarda i dividendi, questi saranno soggetti ad una ritenuta fiscale del 10%. Infine, in merito alla contribuzione previdenziale, la semplice detenzione di quote societarie, con ruolo marginale e senza prestazione di attività lavorativa, non fa scattare alcun obbligo di iscrizione all'Inps o altro Istituto previdenziale. Tale condizione è applicabile, qualora si rispettino i requisiti di marginalità, anche ai Soci residenti in Italia.
  6. Per poter svolgere un attività lavorativa in Italia è necessario avere un titolo di soggiorno. In ogni caso è possibile richiedere un nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri, ma sarà necessario rispettare una serie di prescrizioni previste per il rilascio. Non essendo possibile trattare la materia in un articolo così breve, possiamo affermare che la semplice detenzione di quote di una Società italiana, non da diritto al rilascio di un nulla osta per l'assunzione di lavoratori o al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente. Per fugare ogni dubbio visitare il sito Sportello unico per l'immigrazione
  7. In generale, in base al principio "Lex fori" , è possibile affermare che la Società sarà soggetta in caso di controversie al Diritto del luogo in cui pone in essere i propri affari e in cui ha sede. Tuttavia, non è un principio sempre valido ed inderogabile. Pertanto, alcuni casi potrebbero essere disciplinati diversamente: per la volontà dei soci; per il luogo in cui sono stati conclusi i contratti con i fornitori; per le disposizioni contenute nei contratti sottoscritti.   



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