Costituire una Snc, cosa comporta? Quali costi e quali adempimenti?

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di Graziano Pignatelli.

Costituire una Snc, quali costi e quali conseguenze?

La Società in nome collettivo è una delle forme di esercizio dell'attività d'impresa di tipo pluripersonale.

Di seguito ne analizziamo in forma non esaustiva le sue particolarità, rimandando ad un incontro presso la sede dello Studio Buildmark, per una più specifica trattazione.

Per poter costituire una Snc sono necessari almeno due Soci. Tuttavia, non è richiesto un capitale minimo da conferire nella Società.

La particolarità di questa forma è quella di essere una società di persone, in cui i Soci rispondono illimitatamente pro quota, con il proprio patrimonio presente e futuro, per le obbligazioni assunte in nome e per conto della Società. Inoltre, la carica di Amministratore si ritiene possa esser ricoperta esclusivamente da uno dei Soci.

Possono assumere la qualifica di Socio sia le persone fisiche che quelle giuridiche. L'amministrazione della Società può essere affidata anche ad uno solo dei Soci, non sono previste assemblee obbligatorie, consigli d'amministrazione o collegi sindacali.

La responsabilità dei Soci può esser limitata attraverso un patto sociale che lo preveda e questo può essere opposto ai terzi a condizione che sia portato a loro conoscenza, secondo le forme di pubblicità previste.

Di fatto, pur avendo una denominazione propria, la quale deve essere accompagnata dal nome di almeno uno dei Soci (Es. La Ferramenta Snc di Bianchi M. & Co.), come nel caso della Ditta individuale, questa Società non gode di autonomia patrimoniale perfetta, quindi non le viene riconosciuta la personalità giuridica.

Di fatto e di diritto possiamo affermare che il patrimonio della Società si confonde con quello personale dei Soci e che la Società stessa s'identifica nella persona del Socio.

Sotto il profilo fiscale, la Snc non è soggetta all'IRES, ma ogni Socio, in relazione alla quota posseduta e all'utile maturato, sarà soggetto al pagamento dell'IRPEF.

La Snc è soggetta all'imposta IRAP, all'iscrizione obbligatoria in Camera di Commercio e alla vidimazione dei libri contabili, tuttavia, la gestione ed i relativi costi di costituzione sono decisamente più contenuti rispetto a quelli di una SRL.

Il Costo di costituzione di una Snc è mediamente così composto:

  • 1500 Euro oneri Notarili
  • 1000 Euro per il Consulente che si occuperà di redigere lo Statuto, richiedere la partita iva, effettuare tutte le comunicazioni ai diversi Enti Pubblici, effettuare la SCIA al Comune di riferimento.

Particolari disposizioni, invece, sono previste per la SNC in occasione della cessione delle quote. Proprio per la sua amministrazione più snella e priva di controlli formali, per il carattere familiare che la Snc assume e gli effetti che l'amministrazione produce in capo a tutti i Soci, per l'acquisto delle quote della Società è richiesto il consenso di tutti gli altri Soci.

Inoltre, il Cessionario che subentra diviene responsabile anche per le obbligazioni assunte prima che egli assumesse la qualifica di Socio, subentrando nella totalità delle posizioni attive e passive della Società. Questa fattispecie è prevista proprio per far si che sia possibile avere sempre un centro d'imputazione certo degli obblighi societari e garantire la soddisfazione dei crediti, senza che sia possibile eluderli con una semplice cessione di quote.

Altra particolarità è l'estensione della dichiarazione di fallimento della Società al Socio cedente quote qualora questa sia intervenuta prima che sia trascorso un anno dalla cessione delle stesse. Si ritiene che il fallimento della Società sia necessariamente imputabile ad una condizione già esistente e a conoscenza del Socio uscente, qualora non sia trascorso un anno dalla cessione delle quote e pertanto, che egli sia responsabile insieme agli altri Soci per le posizioni debitorie.

La ratio di questa norma è evitare che attraverso delle "teste di legno" si possa non soddisfare i creditori della Società, attraverso una fittizia cessione delle quote, realizzata esclusivamente per preservare il patrimonio del Socio uscente.

Sempre in merito alla responsabilità dei Soci, ai sensi dell'art. 2034 c.c., i creditori della Società non possono pretendere il pagamento da parte dei singoli Soci, se non dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale. Questo beneficio d'escussione fa si che il Socio, anche se illimitatamente responsabile, prima di dover rispondere con il proprio patrimonio personale, possa chiedere al creditore di soddisfare il proprio credito, rifacendosi preventivamente sul patrimonio della Società e solo successivamente, nel caso in cui questo sia insufficiente, agendo attraverso un'azione esecutoria presso terzi (presso il Socio).

Altra particolarità della Snc è la possibilità per il creditore di escutere, in caso di insufficienza del patrimonio societario, il Socio illimitatamente responsabile, che egli ritenga più idoneo a soddisfare il proprio credito. Questa previsione normativa è volta a garantire il soddisfacimento del credito in maniera più snella e con una singola azione. Tuttavia, al Socio escusso è riconosciuto il diritto di esercizio dell'azione di regresso, ovvero di poter chiedere agli altri Soci, la corresponsione di quanto da egli pagato in più rispetto alla propria partecipazione societaria.

Date le caratteristiche della Snc, quando è quindi consigliabile esercitare l'attività d'impresa attraverso questa forma societaria?

Basandoci su di una condizione del passato, quando non era consentito costituire una Srl (Società a responsabilità limitata) con un capitale inferiore a 10.000 Euro, la prima risposta che viene da dare è: in caso di mancanza di fondi.

Infatti, per le sue caratteristiche, costi contenuti per la costituzione (notaio, conferimenti) e gestione (commercialista, tassazione) la Snc è preferibile per coloro che vogliono intraprendere l'attività d'impresa in forma collettiva, qualora non abbiano molte disponibilità economiche.

Inoltre, grazie alla responsabilità illimitata e solidale dei Soci di una Snc, è relativamente più facile accedere al credito, sia nei confronti di istituti bancari, sia nei confronti dei fornitori e poter quindi affrontare meglio una situazione di crisi o di start up.

Generalmente, la Snc si addice prevalentemente a settori d'impresa quali l'artigianato, la produzione, in cui la componente creativa è parte integrante dell'attività, poiché grazie alle previsioni normative che impongono la preventiva approvazione della cessione delle quote, fa si che la Società stessa ed il suo know how siano al riparo da possibili acquisizioni o scalate da parte di concorrenti o soggetti sgraditi agli altri soci. Attraverso questo sistema di controllo è maggiormente garantita la sopravvivenza della Società.

Altro aspetto importante, conseguenza della responsabilità solidale dei soci, è che almeno in teoria la Snc sia amministrata in maniera più diligente e scrupolosa, rispetto ad una S.r.l., poiché in caso di insolvenza, i debiti contratti potrebbero inseguire i soci per tutta la loro vita.

Il Socio di una Snc a quali rischi è esposto e quali benefici ottiene da tale condizione?

Per poter dare una risposta a questa domanda, bisogna fare un passo indietro e rispondere preventivamente ad un'altra domanda:

Quando è necessario costituire una Società?

L'attività d'impresa può esser esercitata in diverse forme, ovvero singolarmente nella veste di Ditta individuale, oppure nella forma collettiva di Società.

Esistono poi delle forme ibride come la società a responsabilità limitata unipersonale o a socio unico, ma per ora ci limiteremo ad effettuare una distinzione tra di ditta individuale e società costituita da più soci.

Se la forma più comune e semplice per esercitare l'attività d'impresa è la forma individuale, in cui un singolo individuo, imprenditore, esercita in proprio l'attività d'impresa; l'esercizio in forma Societaria, invece, affinché si realizzi prevede necessariamente la presenza di più soggetti comunemente definiti Soci.

Solitamente, si ritiene necessaria la forma collettiva quando in relazione all'oggetto dell'impresa, ai rischi connessi all'attività e ai fondi necessari per il suo avviamento, un singolo soggetto non sia in grado di provvedervi da solo.

Ipotizziamo che due soggetti Marco e Luca vogliano aprire una pizzeria con cento coperti.

Marco è un pizzaiolo con esperienza ventennale, possiede già una pizzeria al taglio ben avviata, ma non dispone di risorse sufficienti ad aprire una pizzeria con cento posti a sedere.

Luca possiede una comprovata esperienza come personale di sala, parla diverse lingue, sa come relazionarsi con i clienti e come gestire un'attività di ristorazione, ma anch'egli non ha abbastanza risorse economiche.

La somma stimata necessaria all'apertura della nuovo locale è di 150.000 Euro, ma Luca e Marco dispongono di liquidi per soli 20.000 Euro.

Per colmare questo gap di 130.000 Euro i due necessitano di un prestito, ovvero di accedere al credito per imprenditori.

In questo caso, sia l'oggetto dell'impresa (somministrazione assistita di cibo e bevande fino a cento clienti contemporaneamente), sia la necessità di richiedere un finanziamento, sia la necessità di diverse competenze (culinarie e gestionali), fanno si che l'esercizio in forma societaria sia assolutamente necessario.

Inoltre, la partecipazione all'attività d'impresa di due soggetti entrambi attivi, realizzerebbe in ogni caso una "Società di fatto". Quindi, onde evitare le conseguenze che tale condizione realizzerebbe, è assolutamente necessario costituire una Società regolare.

Ma quale Società costituire?

La forma più semplice è la Snc, ovvero la Società in nome collettivo, la quale rientra tra le forme di esercizio collettivo dell'attività d'impresa definite "Società di persone".

Perché costituire proprio la Snc?

Per prima cosa per i costi più contenuti di costituzione; poi sicuramente per i più bassi costi di gestione (contabilità / commercialista) rispetto a quelli di una Srl e infine poiché più idonea ad ottenere un finanziamento.

Perché la Snc è più idonea ad ottenere un finanziamento?

Marco e Luca nella loro condizione hanno due possibilità per ottenere il finanziamento:

  1. richiederlo proporzionalmente ognuno come persona fisica.
  2. Costituire una Società e procedere attraverso la Società stessa per la richiesta dei fondi.

La maggiore idoneità della Snc ad ottenere un finanziamento rispetto ad una Srl è dovuta ad un'importante caratteristica intrinseca, che nello specifico vede tutti i Soci assumere la qualifica di "imprenditore" ed esser responsabili per i debiti contratti in nome e conto dell'impresa con il proprio patrimonio presente e futuro.

Da questa condizione ne deriva che a fronte di un'importo più alto di finanziamento ( la Società richiede per intero la cifra), si avranno però di fatto tre soggetti obbligati in solido, ovvero: la Società e i due Soci. Di conseguenza la Banca o il Soggetto che avrà erogato il finanziamento, avrà più possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito, almeno in teoria, avendo più soggetti coobbligati e solidali tra loro.

Ma quali altre tipologie di Società esistono?

Generalmente le Società si dividono in Società di Persone e Società di Capitali. Questa distinzione attiene all'animus della Società, ovvero se questo sia fondato sulla Persona oppure sul Capitale.

Ma che significa questa distinzione?

Innanzitutto, le Società di Persone sono caratterizzate dall'intuitu personae, ovvero dal fatto che le caratteristiche personali del singolo Socio siano più importanti del relativo investimento. Da questa prima premessa, ad esempio, ne deriva che la quota del Socio di una Snc non sia cedibile se non vi sia il benestare di tutti gli altri Soci (cosa che nella Srl generalmente non è ammissibile, salvo diversa pattuizione statutaria).

Questa regola relativa alla cessione delle quote è fondamentale per spiegare una delle più importanti differenze tra le Società di Persone e le Società di Capitali.

La necessità che gli altri Soci accettino il nuovo Socio è dovuta a causa delle conseguenze che assumere la qualifica di Socio di Snc comporta, prima fra tutte l'assenza di una chiara distinzione tra il patrimonio del Socio e il patrimonio della Società.

Cosa comporta l'assenza di distinzione tra il patrimonio del Socio e quello sociale della Snc?

Questa condizione comporta, come anticipato, che i debiti della Società possono esser soddisfatti con il patrimonio del singolo Socio, questo perché la Snc è dotata di autonomia patrimoniale imperfetta e che, per tale condizione, tra i Soci si possano creare delle interazioni che nelle Società di capitali non si verificherebbero.

Tornando, quindi, alla nostra domanda di partenza:

quali rischi comporta esser Socio di una Snc?

Come già detto, il primo fra tutti è il veder aggredito il proprio patrimonio personale per soddisfare i debiti sociali.

Altro rischio per il Socio di una Snc è ad esempio vedersi avanzare una richiesta di estromissione dalla Società o di risarcimento danni, per aver violato l'art. 2301 del c.c. che disciplina il "Divieto di concorrenza". Questo articolo recita infatti:

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Altro rischio poi è quello di non aver ruoli ben definiti (Amministratore/Socio) con eventuali limitazioni di responsabilità. I patti interni alla Società sono infatti inefficaci verso i terzi, se non resi pubblici. Quindi stabilire ad esempio che uno dei Soci della Snc non sia responsabile per i debiti della Società, avrebbe effetto solo tra i singoli Soci e non verso coloro che sono al di fuori della Società (salvo tale patto non sia reso pubblico). Questo comporterebbe la possibilità, ad esempio, di vedersi aggredire il proprio patrimonio per i debiti Sociali anche in presenza di un'esclusione della responsabilità, magari per scelte avventate attuate esclusivamente dal Socio Amministratore.

Altro rischio è quello di dover pagare per intero (quindi anche per gli altri Soci) un debito sociale, poiché la Società è insolvente e poiché il Creditore ha deciso di rivalersi su di un unico Socio (quello ritenuto più solvibile) dopo aver escusso (tentato la riscossione infruttuosa) il patrimonio della la Società. Si precisa che al Socio che ha pagato spetta l'azione di regresso (restituzione del denaro versato in eccedenza in proporzione alla quota da lui posseduta) nei confronti degli altri Soci, tuttavia ciò può comportare lunghe attese e costose azioni legali. Questa appena descritta è una delle interazioni tra i Soci che ad esempio in una Srl non potrebbe mai verificarsi.

Altro rischio è quello di esser dichiarati falliti (con tutte le conseguenze che ne derivano) a causa dell'estensione automaticamente ai Soci del fallimento della Snc, poiché in questo tipo di Società essi sono ritenuti illimitatamente responsabili per i debiti societari.

Infine, divenendo Socio di una Snc si rischia di investire in una Società della quale si possiede una partecipazione priva di un reale valore sul mercato facilmente monetizzabile, poiché la stessa risulta non vendibile liberamente all'esterno, se non attraverso l'approvazione da parte degli altri Soci.

Quelli elencati sin ora sono solo alcuni dei rischi collegati ai Soci di una SNC.

Se la Snc comporta così tanti rischi, per quale motivo tantissime imprese operano con questo tipo di Società?

Le ragioni sono diverse:

  1. La Snc è particolarmente indicata per le piccole imprese che hanno una connotazione familiare ed una estensione limitata. Infatti, proprio per l'impossibilità di cedere la quota senza approvazione da parte degli altri Soci, questa Società non può esser aperta a nuovi ingressi indesiderati ed è quindi più sicura sotto il profilo della sua conservazione.
  2. Questa Società sempre in virtù del suo esser "chiusa" consente che marchi e brevetti o semplicemente il know how aziendale, possano meglio esser tutelati da possibili aggressioni esterne, proprio in virtù dell'impossibilità, per persone non accette di acquisire le quote e quindi accedere ai segreti aziendali.
  3. Proprio a causa dell'esposizione dei Soci verso i debiti societari, si ritiene probabile che la Snc possa esser amministrata con maggiore cautela rispetto ad una S.r.l. .
  4. Per l'ottenimento di finanziamenti, data la solidarietà dei Soci per i debiti sociali, la Snc è sicuramente favorita rispetto ad una S.r.l. .
  5. Al di sotto di un certo fatturato la gestione della contabilità è più semplice, poiché la Snc è soggetta a contabilità semplificata e non a quella ordinaria di una Srl, facendo si che anche il costo del Commercialista, almeno in teoria, sia più basso.
  6. Alcuni Professionisti, non essendo Revisori Legali, non sono in grado di gestire le Società più complesse e inoltre, dato che la corretta amministrazione di una Società di Capitali richiede numerosi adempimenti e il tempo dedicato dal Professionista, potrebbe non esser adeguatamente remunerato; alcuni Consulenti sono soliti consigliare maggiormente la costituzione di una Snc al posto di altre forme Societarie.

Come posso capire quale sia la forma societaria più indicata alla mia impresa?

L'analisi del progetto d'impresa è un'attività delicata che deve esser eseguita in forma preventiva e affidata a Professionisti esperti, specializzati nell'avviamento di nuove imprese.

Il mercato e le leggi attualmente in vigore sono una vera e propria giungla nella quale non è sempre facile districarsi, pertanto appare necessario affidarsi ad un Professionista esperto.



Lo Studio Tributario Buildmark, grazie alle competenze multisettoriali dei propri collaboratori, è in grado di offrire un'analisi completa del progetto d'impresa e seguire poi l'Imprenditore sia nella fase di avviamento che in quella di gestione.

La nostra sede principale è a Firenze, primo incontro gratuito e senza impegno.

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