Crisi economica e finanziamento PMI.

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di Graziano Pignatelli

In caso di crisi economica, richiedere un finanziamento è la scelta giusta per un'impresa?


Nelle situazioni di crisi economica, generalizzata o particolare, che riguardi quindi una pluralità di operatori economici e consumatori o un singolo settore o impresa, molti imprenditori sono propensi a richiedere un finanziamento, per poter affrontare gli effetti negativi derivanti da questa condizione. Sia per ragioni di necessità (calo del fatturato), sia per ragioni di opportunità (possibile garanzia dello Stato), anche in presenza di situazioni economiche che non lo richiederebbero, si sviluppa un bisogno indotto nell'imprenditore di accedere ad un finanziamento bancario.

Ad esempio con il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s  il Governo italiano ha previsto diversi interventi a sostegno del credito in favore degli imprenditori, in particolare, attraverso una garanzia prestata dallo Stato.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex PMI Legge 662/96, controllato dal Ministero dello sviluppo economico, è uno strumento:

"attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano, affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie". Cit. https://www.fondidigaranzia.it

In merito a questa possibilità di finanziamento, sono necessarie alcune precisazioni:

il finanziamento oggetto del Decreto, come chiarito anche dall'ABI, si configura a tutti gli effetti come una normale concessione di credito bancario, la quale, seppur garantita dallo Stato italiano attraverso il Fondo di Garanzia ed erogata con un'istruttoria veloce e in autocertificazione; resta comunque soggetta ai normali parametri valutativi della solvibilità, da cui se ne ricava la "fattibilità".

Questo finanziamento, inoltre, non è privo di interessi passivi e non è assolutamente a fondo perduto. Inoltre sono previsti dei vincoli sia in termini di destinazione dei fondi, sia in termini di mantenimento dell'occupazione.

Da ciò ne consegue che prima di richiederlo, bisognerà necessariamente valutare la potenziale capacità di copertura delle future rate e inoltre, bisognerà esser consci delle conseguenze, che potrebbero derivare in caso di inadempimento, ovvero in caso di mancata restituzione del debito.

Quindi, posto che il finanziamento sia a tutti gli effetti un credito concesso da un Istituto bancario, ovvero un soggetto privato; posto che l'imprenditore abbia calcolato quanto poter richiedere e valutato la sua solvibilità, ovvero capacità di sostenere le future rate e ripagare il debito; posto che la Banca, una volta effettuate le normali verifiche delle pregiudizievoli a mezzo Crif (https://www.crif.it ) e altre piattaforme per valutare la solvibilità e la "credibilità" del richiedente;
abbia concesso il credito; quale potrebbe essere la conseguenza in caso d'insolvenza?

Considerata la presenza della garanzia dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, dell'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 , dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, il quale recita: in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché' continuare a perseguire il debitore principale.

Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

E' lecito desumere che qualora l'imprenditore beneficiario del credito non riuscisse ad adempiere alla restituzione, il Fondo di garanzia del Ministero dello sviluppo economico pagherà il debito alla Banca e poi, divenuto titolare del credito, potrà iscriverlo a Ruolo presso l'Agente di riscossione dello Stato italiano, ovvero l'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ex Equitalia), che potrà esperire tutte le azioni esecutorie del caso.
In questa ipotesi, potrebbero verificarsi importanti conseguenze, quali:

il Creditore non sarebbe più un soggetto privato con il quale poter mediare ed eventualmente rinegoziare l'ammontare, i tempi e le modalità di restituzione del debito, bensì si sarebbe in presenza di un soggetto di diritto pubblico, che salvo provvedimento normativo apposito (es. saldo e stralcio delle cartelle esattoriali), non potrà attuare alcuna trattativa discrezionale con il debitore. l'ammontare finale del debito potrebbe essere notevolmente maggiorato per eventuali interessi, spese di riscossione, notifica e sanzioni per ritardi.

Altra importante considerazione in tema di finanziamento garantito è la percentuale degli interessi applicata dalla Banca. L'istituto bancario Credem, ad esempio, nel foglio informativo  MP0056.0222.0223.0224 specifica che il TAEG massimo, per i finanziamenti garantiti dal Fondo, oscilla tra il 9% e il 13%. Sicuramente non siamo in presenza di un tasso vantaggioso.

Alla luce di queste considerazioni, è possibile affermare che:

"garanzia dello Stato italiano non significa fondo perduto".

Altro aspetto importante è costituito dalle modalità con cui si accede a questo finanziamento.

Considerata la contingenza del momento, la necessità di procedere con l'erogazione del fondo in tempi brevissimi, è stato previsto per il richiedente un modulo in autocertificazione.
Da ciò ne discende che nel compilarlo, il richiedente si assume diverse responsabilità in termini di veridicità delle dichiarazioni rese e se, in caso di successivo controllo, dovessero risultare delle discrepanze, potrebbero essergli comminate delle sanzioni.

Al di là delle specificità del Decreto liquidità per l'emergenza Covid19 ( corona virus ) e delle particolari conseguenze che potrebbero derivare dall'accesso ad un credito garantito dallo Stato, quello che mi preme analizzare in questo articolo è la domanda di apertura:

"In caso di crisi economica, richiedere un finanziamento è la scelta giusta per un'impresa?"

Come già anticipato, in caso di crisi (calo del fatturato) la prima operazione da fare è stabilire di quale liquidità finanziaria l'impresa abbia bisogno e per quale motivazione. Richiedere un finanziamento semplicemente perché c'è una garanzia dello Stato italiano, appare un'operazione avventata e assolutamente ingiustificata.

Ma come si fa a stabilire se un'impresa abbia effettivamente bisogno di nuova liquidità?

Innanzitutto, sarà necessario:
  • analizzare i bilanci pregressi e contestualizzarli nel momento di crisi indagare la ragione della crisi e comprendere se questa sia esogena o endogena (esterna o interna) all'impresa;
  •  valutare prima della richiesta di finanziamento, se sia possibile migliorare la liquidità dell'impresa (cassa) attraverso un diverso modello economico di business, ovvero attraverso una razionalizzazione delle attività. 
A volte bisogna immaginare l'impresa come un'automobile.
Immaginiamo, quindi, di avere un'auto con una determinata cilindrata e potenza. Tuttavia, il motore da solo non basta.
Per migliorare le prestazioni dell'auto, si potrà, quindi, aumentare la potenza del motore, oppure dedicarsi ad altre componenti, che influiranno sulle prestazioni in termini di accelerazione, velocità e tenuta di strada, ottenendo lo stesso risultato o magari migliore e forse con minori rischi e costi.

Allo stesso modo, in presenza di una crisi economica sarà possibile migliorare la liquidità dell'impresa, intervenendo sulle diverse componenti che influiscono sulla redditività finale della stessa; ovvero modificando il rapporto ricavi/costi, oppure il modello di business, oppure la gestione delle attività. Infatti, attraverso un'attenta procedura di analisi sarà possibile verificare se siano presenti degli "sprechi" e valutare la possibilità di migliorare lo stato di salute dell'impresa, attraverso azioni mirate, che non richiedano necessariamente un'indebitamento.

Molti lettori penseranno:

"ma io ho bisogno di questi soldi per poter pagare l'affitto e i fornitori. Senza come faccio?"

Tamponare momentaneamente le perdite con un maggiore indebitamento, non è detto che garantisca la sopravvivenza futura dell'impresa. Quando si verifica una crisi economica, che comporta una crisi di liquidità, appare assolutamente necessaria una revisione della previsione degli utili d'impresa e e qualora stimati in ribasso, comprendere che l'ulteriore indebitamento potrebbe portare al fallimento.

Allora come procedere?

La prima operazione da compiere è rivolgersi al proprio Professionista di fiducia e richiedergli una consulenza mirata sulla reale necessità di accedere o meno ad un finanziamento, tenendo ovviamente conto della potenziale futura solvibilità e della possibilità di utilizzare eventualmente altri strumenti.  




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