Quali sono le differenze tra Srl e Srls?

studio-buildmarkpng

di Graziano Pignatelli.

Quali sono le differenze tra Srl ed Srls?

La Società a responsabilità limitata - Srl - è disciplinata nel nostro ordinamento giuridico nel Libro V del Codice Civile e in particolare dall'art. 2463, il quale regolamenta la costituzione di questo tipo di Società, fissandone i requisiti fondamentali.


La Società a responsabilità limitata semplificataSrls - , invece, è disciplinata dall'art. 2463/bis del codice civile, che sulla scia delle politiche sulle liberalizzazioni volute in ambito Unione Europea, al fine di adeguarsi alla normativa internazionale, fissa i requisiti fondamentali per la costituzione di questa Società.

Quali sono le differenze tra Srl e Srls?


In via generale e non esaustiva, rimandando l'analisi dettagliata delle specificità ad una trattazione presso il nostro Studio, le due Società sono accomunate da diverse caratteristiche, quali:
  • sono persone giuridiche con autonomia patrimoniale;
  • le partecipazioni sono espresse in quote;
  • possono avere socio unico ed amministratore unico;
  • possono nominare Amministratori che non rivestono la carica di Socio;
  • possono avere un capitale inferiore a 10.000 Euro.
Tuttavia, posta la similitudine nella struttura di base, tra le due Società vi sono delle importantissime differenze. Le principali differenze tra la Srl e la Srls sono le seguenti:
  • la Srls non può modificare l'atto costitutivo della Società, ma deve avvalersi di quello standard, tipizzato dal D.M. n. 138 del 2012 . Pertanto, non può personalizzare lo Statuto societario in base alle particolarità dell'attività che andrà a svolgere, delle qualità dei Soci e del tipo di amministrazione;
  • la Srls non può avere un capitale sociale superiore a 10.000 Euro, tuttavia, è obbligata ogni anno a destinare la quota del 20% degli utili a riserva legale di capitale e al raggiungimento dei 10.000 Euro è obbligata a trasformarsi in Srl ordinaria;
  • anche in presenza di più Soci, in occasione della costituzione di una Srls, vige l'obbligo di versare interamente il capitale Sociale;
  • nella Srls non sono ammessi i conferimenti in natura, bensì solo quelli in denaro;
  • per la costituzione della Srls la legge non prevede un compenso per il Notaio rogante, ma il solo pagamento dell'imposta di registro e dei diritti e bolli per la Camera di Commercio.
Già dall'analisi di queste particolarità è possibile, per i più esperti e non, comprendere le criticità legate alla Srls. Questa tipologia di Società, infatti, pur essendo uno strumento che consente anche a chi non dispone di grandi capitali di poter formalizzare una Società nel mercato, d'altra parte, per la rigidità del suo schema, espone soci ed amministratori a maggiori rischi e difficoltà.

Inoltre, se è pur vero che in base alla normativa vigente non sia prevista per il Notaio la possibilità di richiedere un onorario per la sua attività, appare a ragion veduta comprensibile la reticenza della categoria, nel voler costituire questo tipo di Società. Infatti, a fronte dell'assenza dell'onorario, i Notai in occasione della costituzione di una srls si vedrebbero comunque esposti per gli adempimenti antiriciclaggio, identificazione dei Soci e loro capacità d'agire, con responsabilità civili, penali ed amministrative.

Ciò premesso, se già una srl ordinaria per sua natura è mal vista dal mercato, dagli operatori economici, dalle banche e talvolta anche dagli enti, rendendo di fatto più difficile la maturazione della sua credibilità ed affidabilità;

per quanto attiene la srls, per le sue peculiarità, questa è una tipologia di Società che si presenta come "insolvente" ex tunc , ovvero sin dall'origine. Pertanto, è probabile che avrà maggiori difficoltà nell'ottenere credibilità per quanto attiene ad esempio la locazione di un fondo, la chiusura di contratti di fornitura, ma anche per la semplice apertura di un rapporto di conto corrente.

Costituire, infatti, una srls con un capitale sociale di un solo euro - possibilità ammessa dalla normativa - pone la Società nell'impossibilità di divenire immediatamente attiva, per l'impossibilità nel sostenere i costi di apertura di un rapporto di conto corrente, di acquisto del software di fatturazione, di vidimazione dei libri sociali, salvo non s'intervenga immediatamente con un finanziamento Soci in conto capitale. Tuttavia, per effettuare tale finanziamento, ad esser ligi, sarebbe richiesta l'assemblea dei Soci, la quale non potrebbe poi esser verbalizzata, per l'assenza dei libri sociali vidimati.

Inoltre, la Società che si trovasse con un solo euro di capitale, non potendo vidimare i libri sociali e non potendo aprire un rapporto di conto corrente, dovrebbe, a norma di legge, essere immediatamente posta in liquidazione.

Quella descritta è un'impasse giuridica propria della srls, dovuta alle sue particolarità, che ben rappresenta le criticità legate a questo tipo di Società. Di fatto, Amministratori e Soci costituendo e gestendo una Società con un capitale inesistente, dovrebbero necessariamente poi violare i principi di base per la corretta amministrazione di una Società di capitali.

Ma se ci sono tutte queste criticità,

perché aprire una Srls?


La Srls nasce prevalentemente come tipologia di Società da avviare con bassissimi costi, per dare la possibilità, anche a chi non disponga di risorse economiche adeguate, di poter accedere al mercato nel rispetto della nostra Carta Costituzionale, in particolare degli artt. 3 c.2. e 41 e della normativa internazionale.

Tuttavia, questa tipologia di Società si addice a giovani o persone in generale munite di un'idea imprenditoriale, che sono alla ricerca di fondi per poter realizzare tale idea. Proprio per poter accedere a questi fondi, spesso è richiesto di formalizzare preventivamente la propria idea d'impresa, costituendo un soggetto autonomo d'interessi (la Società), nella quale quindi poter far conferire gli investimenti. Ad esempio, attraverso la successiva cessione di quote ad un possibile finanziatore, oppure attraverso la partecipazione ad un bando per l'erogazione di finanziamenti agevolati.

Spesso, per poter accedere ai bandi per il finanziamento delle imprese, è necessario aver costituito la Società e in alcuni casi aver anche depositato marchi e brevetti, questo per tutelare il know how aziendale dalla possibile copia o appropriazione da parte di terzi.

La scelta della forma dell'impresa, sia essa ditta individuale, società di persone o di capitali, non può esser dettata esclusivamente da mere ragioni economiche. Questa, infatti, deve essere assunta alla luce delle reali necessità dell'imprenditore/investitore, del mercato di riferimento, delle particolarità legate all'oggetto dell'attività d'impresa, delle eventuali tipologie di licenze o accreditamenti necessari ad esercitare.

La scelta della forma imprenditoriale costituisce la base su cui fondare l'intera impresa e alla stregua delle fondamenta di un palazzo, se non ben ponderata e studiata, rischierà di compromettere la stabilità dell'intero edificio in un caso e la realizzazione del progetto d'impresa nell'altro, esponendo inevitabilmente Soci ed Amministratori a diversi rischi.




Per maggiori informazioni visitare il sito web www.buildmark.it

oppure chiamare il numero verde gratuito 800926001.

Lo Studio Tributario Buildmark, in virtù della maturata esperienza nell’avviamento e nella gestione d’impresa e delle competenze multisettoriali dei propri collaboratori, è in grado di seguire le imprese clienti a 360 gradi.

La nostra sede principale è a Firenze.

© Tutti i diritti sono riservati. I contenuti di questo articolo sono frutto dell’elaborazione del suo Autore. E’ vietata la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, vendita, adattamento ecc. dei contenuti del presente sito. Tutto il materiale pubblicato su questo sito web, salvo quanto riferibile ad altri Autori, è protetto dai diritti di proprietà intellettuale in conformità alla normativa vigente in materia.

marchio buildmarkjpg