Cessione azienda e subentro nei debiti.
di Graziano Pignatelli.
In caso di cessione d'azienda l'acquirente (cessionario) subentra nei debiti del venditore (cedente) ?
Aspetto di particolar rilievo nel trasferimento di un complesso aziendale o ramo d'azienda, è quello relativo alla situazione debitoria dell'impresa cedente.
Per comprendere meglio questo aspetto, bisogna fare un passo indietro e chiarire sin da subito due concetti.
- Impresa. Il codice civile non definisce il concetto di impresa, ma questo è desumibile dalla definizione della figura dell'imprenditore. L'art. 2082 c.c. sancisce: "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi". Da ciò è possibile affermare che l'impresa sia l'attività svolta dall'imprenditore.
- Azienda. L'art. 2555 c.c. sancisce: "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
Errore molto comune è confondere il concetto d'impresa con quello di azienda e viceversa.
Quando si parla di impresa, ci si riferisce all'attività svolta dall'imprenditore, oppure al soggetto giuridico a cui tale attività è riferita (ditta individuale, società).
L'azienda, invece, è l'insieme dei beni con cui l'imprenditore esercita l'attività d'impresa. Nel caso specifico di un ristorante, quindi, l'azienda sarà costituita dal locale commerciale in cui è esercitata l'attività, dagli arredi, dai prodotti presenti in magazzino, dai macchinari per la produzione, dai contratti di fornitura, dai brevetti e persino dal personale dipendente, inteso come strumento per la realizzazione dell'attività.
Quando si parla, quindi, di acquisto di un ristorante, normalmente ci si riferisce all'acquisto dell'azienda, ovvero al complesso dei beni con cui si esercita l'attività di ristorazione.
Concetto fondamentale da fissare è che in caso di cessione d'azienda, non si verifica quindi la cessione dell'impresa, tuttavia, da tale trasferimento, deriva il subentro da parte del cessionario (acquirente) in diverse posizioni del cedente (venditore).
Spesso, infatti, la reale motivazione per cui si procede con l'acquisto di un'azienda, non è l'acquisto dei beni dell'impresa, bensì il subentro nelle posizioni giuridiche di quest'ultima.
Le più importanti sono:
- il subentro, ad esempio, nel contratto di locazione del locale in cui l'impresa è esercitata. Tale subentro è disciplinato dall'art. 36 L. 392/78;
- il subentro nella titolarità della licenza di somministrazione di bevande ed alimenti. Aspetto molto importante, se pensiamo ad esempio a quelle Città come Firenze, in cui il rilascio di nuove licenze nell'area del centro storico è sospeso;
- il subentro nella concessione di utilizzo di un'area demaniale, di un brevetto, di un marchio oppure di un determinato prodotto;
- il subentro in un determinato contratto di fornitura, magari in esclusiva e per una vasta area.
Insomma, normalmente, l'acquisto di un'azienda prescinde dagli effettivi beni materiali di cui si compone ed è dettata maggiormente dalle posizioni giuridiche nelle quali è possibile subentrare.
Tuttavia, posto che con l'acquisto di un'azienda sia possibile ottenere diversi benefits, bisognerebbe prestare particolar rilievo anche alle insidie che possono nascondersi in questa operazione commerciale.
Molti, nella valutazione del valore di un'azienda, si limitano ad analizzare i bilanci, al fine di calcolare l'avviamento (valore intangibile) come disciplinato dal art.2 comma 4 D.P.R. 460/96; e a tener conto dell'inventario dei beni trasferiti, ignorando che la cessione di un'azienda determini, oltre alla cessione dei beni, il subentro nei contratti e anche il subentro nei crediti e nei debiti del cedente di quest'ultima (preciso i debiti riferibili esclusivamente all'attività d'impresa).
In particolare, l'art. 2560 c.c. dispone che l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta, se risultano dai libri contabili obbligatori. La ratio di tale norma è che in caso di cessione d'azienda si ritiene che vi sia una continuazione dell'attività d'impresa esercitata e pertanto, anche se realizzata da un soggetto diverso, questa segni una continuità tra il cedente e il cessionario. Inoltre, con questa norma, si vuole scongiurare fenomeni elusivi, cosicché per sottrarre i beni aziendali ad aggressione da parte dei creditori, sia sufficiente cedere l'azienda.
Dalla norma sopra richiamata si deduce che per quanto riguarda i debiti verso i privati, ovvero fornitori dell'impresa, vi sia subentro da parte del cessionario, solo se questi risultino iscritti nei libri contabili.
Appare evidente, quindi, che se un impresa fosse ad esempio in regime di contabilità semplificata ex art. 38-bis, c. 2, D.P.R. 633/1972, quindi non soggetta alla redazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili; in caso di cessione dell'azienda, il cessionario non subentri nel debito del cedente.
Mentre, in presenza delle scritture contabili, è sicuramente ravvisabile l'estensione in capo all'acquirente del debito iscritto a bilancio e contratto dal cedente.
Tuttavia, non è infrequente nei fatti ricevere richieste di soddisfacimento di debiti pregressi, sottoscritti dal cedente e mantenuti occulti all'atto della vendita, anche in presenza di imprese in contabilità semplificata, quindi prive di scritture contabili. Ciò non è detto che comporti necessariamente l'obbligo per l'acquirente di pagare, tuttavia, tale circostanza può costituire un momento fastidioso da gestire e comportare una perdita di tempo e risorse.
L'estensione (subentro) ha carattere solidale, ovvero, vede cedente e cessionario responsabili insieme, senza che il primo sia liberato per la semplice cessione dell'azienda.
Inoltre, in caso di richiesta di soddisfacimento di un debito, è di norma sempre prevista la preventiva escussione del cedente e solo dopo è possibile rivolgersi al cessionario.
Tuttavia, in merito a tale circostanza, attraverso una specifica previsione nell'atto di compravendita, si ravvisa la possibilità di limitare il subentro del cessionario nei debiti del cedente, anche quando si fosse in presenza di scritture contabili che ne certifichino l'esistenza. Tale limitazione, però, ha sicuramente carattere interno tra cedente e cessionario, ovvero non ha valenza verso i terzi (creditori).
Quindi, se si inserisse tale limitazione nell'atto di vendita; nel caso della cessione di un ristorante, si otterrebbe che un debitore, dopo aver escusso senza successo il cedente dell'azienda (vecchio proprietario), potrà sempre chiedere il soddisfacimento del debito al cessionario (nuovo proprietario), il quale, in presenza di una specifica clausola di non subentro nei debiti pregressi, potrà esercitare poi un'azione di regresso (chiedere restituzione del denaro pagato) nei confronti del cedente.
Quanto affrontato sin ora riguarda il subentro nei debiti verso i "privati". Ma cosa accade per quelli verso lo Stato?
Ipotizzando sempre il caso di un ristorante, che nel corso degli ultimi anni non abbia pagato imposte e contributi;
in caso di cessione dell'azienda, cosa accadrebbe?
La risposta è fornita dal D.Lgs. 472 del 18/12/1997 che sancisce:
"Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore".
Art. 14 del D.Lgs n. 472/1997
Secondo questo disposto normativo, in presenza di debiti verso il Fisco è prevista una sicura estensione in capo al cessionario, non solo per l'anno in cui si è verificata la vendita, ma anche per i due precedenti.
Tale posizione giuridica assume un'importantissima valenza in occasione della cessione di un'azienda e pertanto nella valutazione dell'acquisto e del valore della stessa, appare necessario indagare a fondo la posizione debitoria dell'azienda, non solo verso i privati, ma in particolar modo verso lo Stato.
Questo è possibile farlo attraverso la richiesta di alcune certificazioni come DURC e DURF e in assenza di queste, con la richiesta del Certificato Unico dei debiti tributari rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Un'azienda, infatti, può esser ceduta per diverse motivazioni. Tuttavia, in un periodo economico come quello che stiamo attraversando a causa dell'emergenza covid, l'eventuale cessione di un'azienda potrebbe esser determinata da un'eccessiva esposizione debitoria o comunque essere accompagnata da un'ipotetica situazione d'insolvenza. Il potenziale acquirente non deve quindi lasciarsi abbagliare dalla possibilità di concludere un affare: "compro la licenza di un ristorante a Firenze a prezzo scontato!". Poiché dietro questa possibilità potrebbero celarsi molte insidie.
Il singolo imprenditore, salvo particolari casi, non è in grado da solo di valutare tutti gli aspetti economico/giuridici sottesi al trasferimento di un complesso aziendale. Per tale ragione, questi dovrà necessariamente affidarsi ad un Professionista di riferimento.
La scelta del Professionista farà la reale differenza nell'intera operazione e determinerà in alcuni casi il futuro successo dell'impresa. Pertanto, questo momento richiede una valutazione eseguita secondo criteri ben precisi.
Un buon Professionista, che possa sostenere l'imprenditore in un momento così delicato, dovrà necessariamente avere una particolare esperienza specifica nel trattare trasferimenti d'azienda; una marcata professionalità ed esser dotato di precisione e approccio "investigativo".
Lo Studio Tributario Buildmark, in virtù delle competenze dei Professionisti di cui si avvale, è in grado di fornire un servizio completo di orientamento per l'imprenditore, sia nella fase di avviamento, sia in quella di gestione dell'impresa.
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