La Srl, realmente una società a responsabilità limitata?

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di Graziano Pignatelli.

La Srl gode davvero della responsabilità limitata?

Srl è l'acronimo della società a responsabilità limitata.

Secondo quanto disposto dall'art. 2462 del c.c.al primo comma: 

"Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio." 

Questa disposizione elimina chiaramente ogni dubbio circa la natura della Srl e la pone in una condizione di assoluta differenza rispetto alla Snc, nella quale i soci rispondono in solido con il proprio patrimonio presente e futuro, per le obbligazioni assunte dalla Società.

Siamo proprio sicuri che i Soci della Srl non rispondano per debiti di questa ?

La responsabilità limitata della Srl vale anche per gli Amministratori ed i Sindaci?

La Srl, anche se di dimensioni più piccole di una S.p.a. e con un modello di gestione sicuramente semplificato e maggiormente personalizzabile, risponde comunque ai canoni di una società di capitali.

Le partecipazioni dei soci sono identificate da quote (percentuali) e non da azioni. Tuttavia, se lo statuto lo prevede, anche la Srl può emettere titoli di debito come le obbligazioni e ricorrere quindi a forme di raccolta.

Questo tipo di Società è stata ideata per permettere anche a chi non disponga di ingenti capitali o non voglia ricorrere alla raccolta pubblica (modello S.p.a.) di costituire una società con un patrimonio totalmente separato da quello dei soci, per limitare la responsabilità di questi ultimi solo a quanto hanno conferito.

In base alla sua natura è possibile affermare che la Srl goda di piena personalità giuridica e autonomia patrimoniale, pertanto, gli atti posti in essere dagli Amministratori in suo nome e conto, producono effetti esclusivamente in capo ad essa.

Da questa condizione ne discende l'assoluta certezza che il fallimento di una Srl non si estenda mai ai Soci o agli Amministratori?

Pur partendo da una base forte che risiede nel nome stesso (società a responsabilità limitata) e nella sua stessa natura di persona giuridica, che la rende soggetto capace di esser titolare di diritti e doveri, che prevede quindi la segregazione patrimoniale, ovvero la distinzione tra il patrimonio personale del Socio e quello della Società;

il legislatore ha dovuto necessariamente prevedere delle fattispecie nelle quali la responsabilità limitata venga meno.

Ma facciamo un passo indietro.

Nel medioevo l'attività commerciale era esclusa agli appartenenti al ceto nobiliare, infatti, tale attività era assimilata ad un qualcosa di quasi immorale o comunque inadeguato ai ranghi più alti della Società civile. Espressioni come "vil mercatante" stavano proprio ad indicare quale fosse l'opinione comune circa il commercio.

I Nobili disponevano di ricchezze, ma necessitavano anche di ingenti somme per poter mantenere il proprio tenore di vita, cosicché si rendeva necessaria alla sussistenza, sia la diretta commercializzazione dei prodotti delle proprie terre, sia la partecipazione, anche se indiretta, a forme di imprenditoria.

Per ovviare all'impossibilità di esercitare direttamente l'attività commerciale, fu ideata la Società Anonima, ovvero il prototipo della odierna Società di Capitali, in cui gli associati rispondevano esclusivamente per quanto investito, anche perché, proprio in virtù dell'anonimato e della frammentazione delle quote, era impossibile ai più, conoscere l'effettiva identità dei Soci.

Il commerciante rispondeva per i debiti contratti e qualora non fosse riuscito ad onorarli o non fosse riuscito ad onorare le tasse, era sottoposto ad un procedimento di responsabilità che prevedeva la "banca rotta". Già in epoca romana, infatti, nel reale significato del termine, si procedeva con la distruzione del banco in pubblica piazza e i creditori potevano persino avviare un procedimento per chiedere la condanna a morte o la schiavitù per debiti.

Questa necessità di rintracciare sempre e comunque un responsabile per le azioni poste in essere, oggi è ancora più penetrante e di particolar rilievo, rispetto al passato.

La ragione non sta nella prospettiva di garantire necessariamente il soddisfacimento di tutti i debiti e le obbligazioni societarie. Infatti, tutte le attività d'impresa o di investimento per poter redistribuire guadagni sono necessariamente esposte ad un fattore di rischio.

La vera ragione è la necessità di scongiurare il più possibile "fenomeni " elusivi o fraudolenti, che possano indurre a costituire una Srl e condurla poi al fallimento, con l'unico scopo di sottrarsi ai debitori e trarne maggior profitto.

Pertanto, il Legislatore ha previsto dei casi in cui in presenza di determinate condizioni, la responsabilità sia estesa ai soci e agli amministratori.

Prima di vedere quali sono questi casi, sulla base di quanto appurato sin ora, la risposta più appropriata che sentiamo di dare alla domanda iniziale di questo articolo è:

"la Srl è una società effettivamente a responsabilità limitata fino a quando sono rispettate tutte le previsioni di legge in termini di costituzione e amministrazione della stessa."

A grandi linee, individuiamo le forme più comuni di responsabilità dei Soci e degli Amministratori.

A norma dell'art. 2476 c.c. è possibile affermare che, in primo luogo, la responsabilità dei soci di una Srl diviene solidale quando vi sia l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, per l'amministrazione della società e quando intenzionalmente questi abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Altra fattispecie è prevista dall'art. 2462 c.c. il quale dispone che l'unico socio della Srl è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società, se non sono state osservate le regole sui conferimenti o quelle sulla pubblicità, ma solo nel caso d'insolvenza della società. La regola sul conferimento prevede per il socio unico l'intero versamento del capitale sociale. Per quanto attiene la pubblicità, è necessario che sia data conoscenza ai terzi che la compagine sociale è costituita da un singolo socio.

Altri casi creati dalla dottrina e talvolta confermati dalla giurisprudenza ( Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25275), sono le ipotesi di socio sovrano e socio tiranno, che estendono la responsabilità al socio che, pur non essendo titolare dell'intero capitale sociale, sia in grado di influenzare in modo sicuro e determinante le decisioni dei soci di minoranza, di fatto negando a questi ultimi alcuna autonomia o influenza. 

Altra previsione analoga è quella della fittizia intestazione di partecipazioni sociali minime a soggetti terzi, i quali risultano nei fatti totalmente estranei alla partecipazione alla compagine sociale e all'esercizio di ogni funzione di controllo prevista dalla legge.

Questi i casi più comuni di estensione della responsabilità nei confronti dei Soci, ma per quanto attiene la figura degli Amministratori?

Per loro le ipotesi di responsabilità sono decisamente più estese e riconosciute non solo in presenza di dolo, ma anche per "colpa". Art. 2407 cc.

L'Amministratore di una S.r.l., infatti, è responsabile civilmente verso la Società, verso i singoli Soci, verso i Creditori ed i terzi (es. dipendenti); amministrativamente e penalmente in caso di violazione delle norme di amministrazione e tenuta delle scritture contabili, sicurezza sul lavoro e privacy.

In tutti questi casi si parla di atti di "mala gestio", ovvero della realizzazione di una cattiva gestione della Società, che la espone a rischi finanziari, d'immagine e di sopravvivenza, per i quali può esser promossa azione di responsabilità verso gli amministratori.

Pertanto, possiamo affermare che l'Amministratore di una Srl sia il soggetto maggiormente esposto ai rischi di estensione della responsabilità patrimoniale.

Oltre a dover compiere una gestione diligente volta alla sopravvivenza dell'impresa, l'Amministratore deve necessariamente rispettare tutte le procedure formali previste per il compimento degli atti di gestione della Società, tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili. Inoltre, deve verificare, prima di metterle in atto, che le decisioni dei Soci siano conformi ai precetti normativi, poiché nella sua posizione dirigenziale, l'adempimento al dovere di rispettare le indicazioni dei soci, non farebbe venir meno la sua responsabilità.

Quindi, l'Amministratore deve necessariamente essere un esperto di diritto, un commercialista o professionista del settore legale?

Inoltre, per garantire il rispetto di tutte queste condizioni, come può l'Amministratore di una S.r.l. adoperarsi anche per il raggiungimento degli obiettivi d'impresa?

E' assolutamente impensabile che tutti gli Amministratori di Società siano dei giuristi o professionisti del settore legale, inoltre, è impensabile che l'Amministratore possa da solo adempiere a tutte le necessità d'impresa.

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