La trasformazione della Snc in Srl.

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di Graziano Pignatelli.

Come e quando trasformare la Snc in Srl?

Il D. lgs 6/2003 rubricato “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”, ha riformato, novellando diversi articoli del codice civile, la normativa relativa alle Società.

L’art. 6 del D. lgs. 6/2003 dispone della trasformazione, della fusione e della scissione delle Società.

Prima di analizzare gli aspetti giuridici salienti riferibili alla trasformazione di una Snc in Srl, vediamo quali sono i casi in cui tale trasformazione sia necessaria o preferibile.

Normalmente, come già spiegato in un altro articolo riferito alla SNC, questo tipo di forma societaria è utilizzata in presenza di imprese caratterizzate da un ristretto numero di soci e caratterizzate dall’intuitu personae, ovvero dalla condizione per cui le caratteristiche personali dei soci assumono rilevanza nella Società.

La snc, che talvolta è costituita per beneficiare di un’amministrazione semplificata e per ottenere più facilmente i finanziamenti per l’avviamento dell’attività d’impresa - posta l’assenza di distinzione tra il patrimonio della società e quello dei soci, i quali rispondono solidalmente per i debiti contratti in nome della società – può accadere che in un momento successivo, a causa dell’evoluzione e dell’aumento del volume dell’attività, del numero dei dipendenti, delle forniture e della complessità dell’organizzazione, sia necessario passare ad una forma giuridica più evoluta, che possa preservare il patrimonio dei soci da potenziali aggressioni da parte dei creditori della Società.

Oppure, posta l’espansione dell’attività d’impresa e la possibilità di operare in un mercato più ampio, potrebbe esser necessario aprirsi all’ingresso di nuovi soci, che possano apportare risorse e competenze, senza che con questi nasca una relazione così stretta, come quella discendente dalla Snc.

Oppure quando, posto il sensibile aumento dei ricavi e degli utili, per mere questioni di opportunità fiscale, sia premiale formalizzarsi in una Società di capitali a responsabilità limitata.

Quindi, chiarite per grandi linee le necessità per cui sia opportuna la trasformazione da snc a srl;

cosa comporta la trasformazione della snc in srl? Qual è la procedura di riferimento?

La prima conseguenza della trasformazione della Snc in Srl è prevista dall’art. 2498 del codice civile:

“Continuità dei rapporti giuridici. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.

Questa prima nozione stabilisce che con la trasformazione, non si hanno effetti traslativi, non vi è una cessione, non vi è quindi un soggetto alienante ed uno acquirente. Siamo in presenza di un “Ente” – Società – che semplicemente cambia veste, mantenendo invariati tutti i rapporti giuridici preesistenti.

L’art. 2500 c.c. “Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione” stabilisce che:

“La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato”.

Quindi per poter trasformare la Snc in Srl, dopo aver valutato la fattibilità dell’operazione con i propri consulenti di fiducia, per prima cosà bisognerà prendere accordi con un Notaio, per mezzo del quale sarà possibile procedere mediante atto pubblico autenticato, alla trasformazione della Società.

L’ultimo comma dell’art. 2500 del c.c. stabilisce che:

“La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente”, ovvero, nel caso della Srl, dall’avvenuta registrazione presso la Camera di Commercio di riferimento.

Ai sensi dell’art. 2500-bis c.c., a tutela dei terzi, ma anche dei Soci, una volta avvenuta la pubblicità, ovvero la registrazione in CCIAA dell’atto di trasformazione, esso diviene irrevocabile. Naturalmente restano salve le eventuali azioni di responsabilità, qualora l’atto sia stato realizzato in violazione di eventuali precetti normativi e a danno di qualcuno che ne abbia interesse.

L’art. 2500-ter stabilisce poi che per la trasformazione delle società di persone in società di capitali, sia necessaria la delibera adottata con maggioranza secondo le quote possedute, tuttavia, al socio che abbia votato in forma contraria, spetterà il diritto di recesso.

Cosa comporta questa disposizione?

La norma precisa che è possibile deliberare la trasformazione della snc in srl con la semplice maggioranza delle quote, tuttavia, bisognerà tener presente che al socio in disaccordo sulla trasformazione, bisognerà garantire il diritto d recesso, ovvero la liquidazione del valore della sua quota prima del tempo previsto per lo scioglimento della società stessa.

Questo aspetto non è da sottovalutare, qualora tale recesso possa costituire per la società un esborso di denaro non indifferente. Questo perché la Srl, soggetta a particolari norme per la sua amministrazione, non potrà veder ridotto il proprio capitale al di sotto di una certa percentuale, altrimenti i Soci saranno chiamati ad effettuare un conferimento per ripristinare il minimo legale, altrimenti dovranno porre in liquidazione la Società.

Ma in presenza di una Snc, che abbia un’attività già avviata, come sarà determinato il capitale sociale della futura srl?

L’art. 2500-ter sancisce:

“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465”.

Quindi, prima di procedere con la trasformazione, sarà necessario che un Professionista abilitato esegua una perizia giurata, che stimi il patrimonio della Società, dal quale poi sarà possibile determinare la quota da destinare a capitale sociale.

Altri due aspetti fondamentali sono quelli riguardanti le quote da assegnare ai soci e la responsabilità di questi per le posizioni della Società.

Circa il primo aspetto, l’art. 2500-quater stabilisce che:

“...ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione...”; tuttavia, esistono delle eccezioni per i soci prestatori d’opera.

Per quanto riguarda le responsabilità, ai sensi dell’art. 2500-quninques:

“La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”.

Quindi generalmente, i Soci restano illimitatamente responsabili per i debiti sorti prima della trasformazione della Snc in Srl.

La trasformazione della snc in srl costituisce una trasformazione omogenea e progressiva (evolutiva), ovvero vi è un passaggio da una società lucrativa ad un’altra società sempre con finalità lucrativa, tuttavia, maggiormente strutturata.

In questa sede non è possibile affrontare tutti gli aspetti legati alla trasformazione delle Società.

Lo Studio Tributario Buildmark, in virtù delle competenze dei propri collaboratori è in grado di seguire le imprese clienti in tutte le operazioni straordinarie riguardanti le Società.




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