Gestione dell' IVA per le vendite in altri Paesi dell'Unione Europea. Regime OSS.


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di Graziano Pignatelli.

Regime OSS, la gestione dell'IVA per le vendite in UE.

Qual è la corretta gestione dell'IVA per un'impresa radicata in Italia, che cominci a vendere prodotti o servizi a Clienti situati in altri Paesi membri dell'Unione europea?

Premessa.
L'Unione Europea è una comunità di Stati, che realizza un'unione politica ed economica, per il raggiungimento di determinati obiettivi. 

In ambito commerciale, sin dalle sue origini, l'Unione Europea (CECA, CE, CEE) è stata caratterizzata dalla tendenza al libero scambio delle merci e dei servizi su tutto il territorio comunitario, ovvero sul territorio dei singoli Stati membri.

La libera circolazione impone, quindi, la non applicazione alle merci provenienti da imprese situate in altri Paesi membri, di dazi doganali o limitazioni.
Tale circostanza di fatto realizza una libera concorrenza tra le imprese residenti nella Comunità europea, le quali possono scegliere dove meglio produrre i loro prodotti all'interno dell'UE ed eventualmente di commercializzarli poi su tutto il territorio dell'Unione, senza alcun tipo di limitazione o aggravio.

Tuttavia, con l'avvento di internet e in particolar modo con l'affermazione di alcune piattaforme di commercio on line (e-commerce), di fatto le imprese extra UE o anche quelle situate in Paesi UE, sono riuscite a realizzare altissimi ricavi, evadendo in molti casi l'IVA, realizzando così una concorrenza sleale ai danni delle imprese locali, minando talvolta il tessuto produttivo ed economico di alcuni interi comparti.

Per questi motivi, il legislatore europeo è intervenuto diverse volte per normare le esportazioni e le importazioni di prodotti tra gli Stati membri dell'UE, stabilendo dei parametri per regolamentare in particolar modo la gestione dell'IVA.

L'ultima modifica in tale ambito è stata attuata mediante la  Direttiva Ue n. 2455/2017 , la quale ha introdotto il Regime One Stop Shop (OSS) ed il Regime Import One Stop Shot (IOSS).

Le disposizioni di questa direttiva si applicano principalmente alle imprese che, mediante interfaccia elettronica (sito ecommerce, app, ecc), vendono prodotti o servizi a consumatori finali (B2C - privati).

Il Regime OSS (one stop shot) prescrive che dal 1 Luglio 2021, al superamento della soglia di 10.000 (diecimila/00) Euro di vendite verso clienti consumatori residenti in altri Paesi membri UE, scatti per l'impresa in questione l'obbligo di versare l'IVA in ogni singolo Stato in cui si realizzeranno le future vendite. 

La soglia di 10.000 Euro è raggiunta sulla base delle vendite complessivamente effettuate in tutto il territorio dell'Unione europea e non sulla base di quelle realizzate in ogni singolo Stato.

Al fine di poter quindi adempiere correttamente al versamento dell'IVA, l'impresa operante ha due possibilità:
  1. aprire una posizione IVA in ogni singolo Stato membro in cui realizzerà le future vendite;
  2. aderire al Regime OSS.
Aprire una posizione IVA in ogni Paese membro, richiederebbe l'apertura di una sede secondaria o ramo d'azienda, oppure la nomina di un rappresentante fiscale. Per la corretta gestione poi, sarebbe necessario affidarsi ad un Professionista (Commercialista - Tributarista) per l'emissione di eventuali modelli dichiarativi e pagamento delle imposte. Soluzione questa non semplice e sicuramente non economica.

Aderendo, invece, al Regime OSS, l'impresa potrà - in totale autonomia - gestire le singole dichiarazioni per il calcolo ed il versamento dell'IVA, senza dover nominare un rappresentante fiscale, senza doversi avvalere di un Professionista e utilizzando il proprio Stato di residenza come sostituto d'imposta.
 

Ma aderendo al Regime OSS, l'impresa come dovrà di fatto gestire poi il versamento dell'IVA?


Nel caso specifico di un'impresa con sede in Italia, qualora aderisse al Regime OSS, questa sarà tenuta a registrare, tramite la piattaforma presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tutte le vendite effettuate verso i consumatori residenti nei diversi Paesi UE, indicando lo Stato di residenza, l'aliquota IVA applicata e il valore della vendita.

Poi, con scadenza trimestrale, l'impresa dovrà - sempre tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - provvedere ad emettere una dichiarazione riepilogativa delle vendite effettuate e procedere poi al pagamento dell'IVA dovuta.

Successivamente, lo Stato italiano, dopo aver riscosso dall'impresa la somma dichiarata, provvederà a versare la relativa IVA dovuta a tutti gli Stati indicati nella dichiarazione.

Per poter accedere al Regime OSS, l'impresa, tramite la propria pagina FISCO ON LINE, dovrà prima registrarsi allo ONE STOP SHOT, poi dovrà effettuare nel trimestre di riferimento le dichiarazioni per le vendite effettuate e poi, entro il mese successivo alla chiusura del trimestre, procedere con l'invio della dichiarazione riepilogativa e il pagamento dell'imposta dovuta.

Una particolarità riscontrata nell'adesione al Regime OSS è che questa diviene operativa dal mese successivo a quello di registrazione. 
Pertanto, se un'impresa decidesse di aderire al Regime OSS nel mese di Ottobre, prima di Novembre non potrebbe effettuare alcuna registrazione relativa alle vendite eseguite. 

Se l'impresa vendesse i propri prodotti ad altri operatori commerciali (B2B), sarebbe comunque tenuta al versamento dell'IVA in ogni Paese membro in cui è effettuata la vendita?


In presenza di una vendita B2B, il versamento dell'IVA resta a carico dell'impresa cliente residente, la quale dovrà procedere con emissione di autofattura e versamento dell'IVA al proprio fisco.

Ma in presenza di un'impresa operante in regime forfettario, quindi esente IVA, la normativa OSS troverà applicazione? 


Un'impresa che operi in regime forfettario, al superamento della soglia di 10.000 Euro di vendite nel territorio UE, non sarà esentata dal versamento dell'IVA in ogni Stato membro per le singole vendite future effettuate. Pertanto, potrà scegliere se aderire al Regime OSS oppure aprire una posizione IVA in ogni singolo Stato membro. Pur risultando illogica, tale condizione è voluta per evitare fenomeni elusivi, che, attraverso l'applicazione di regimi speciali come quello dei minimi o forfettario, si potrebbero realizzare.

In questa sede la trattazione della tematica non può avvenire in maniera precisa e dettagliata.

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