Perché aprire un'impresa agricola?

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di Graziano Pignatelli.

Perché aprire un'impresa agricola?

Come già spiegato in altri articoli – Come aprire un’azienda – l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall‘imprenditore, mentre l’impresa è l’attività dell’imprenditore. Quindi, per facilità di comprensione parleremo di azienda agricola, tuttavia, ci si riferirà all’impresa agricola.

L’azienda (impresa) agricola è disciplinata dall’art. 2135 del codice civile il quale recita:

imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."

art. 2135 c.c. – Brocardi

Ma quali sono realmente le attività oggetto dell’impresa agricola?

Il secondo comma dell’art. 2135 c.c. specifica che:

"per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine."

c.2 art. 2135 c.c. – Brocardi

L’indicazione fornita dal secondo comma dell’art. 2135 c.c. permette di identificare immediatamente quali siano per grandi linee le attività oggetto dell’impresa agricola, ovvero, quelle che hanno ad oggetto la coltivazione dei vegetali, oppure l’allevamento di animali. Tuttavia, come vedremo più avanti, queste non esauriscono tutte le casistiche dell’impresa agricola.

Sempre nel secondo comma dell’art. 2135 c.c. ritroviamo una specifica molto importante:

perché si realizzi l’impresa agricola è necessario che questa si realizzi utilizzando il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.

Ma siamo sicuri sia proprio così?

Facciamo un passo indietro.

La nozione di imprenditore agricolo nasce con l’idea di distinguerlo da quello commerciale. La ratio (ragione) è quella di evitare che la disciplina riservata all’imprenditore commerciale, possa applicarsi a quello agricolo e viceversa. Questo, proprio perché alcune disposizioni possono essere più vantaggiose, oppure più onerose, a seconda dei casi ed essendo in presenza di attività soggette a fattori, shock e rischi diversi, non possono quindi trovare la medesima applicazione.

La definizione che il codice civile dava dell’imprenditore agricolo, è rimasta invariata da quella fornita dal Legislatore nel 1942 fino al 2001.

In virtù dell’evoluzione subita nel tempo da parte di questa categoria imprenditoriale, che ricordo non ha nulla da invidiare a quella commerciale, vantando ad oggi organizzazioni altrettanto complesse e fatturati di rilievo;

il d. lgs. 228/2001 ha ampliato il novero delle attività agricole, introducendo nuovi profili.

Grazie a questo intervento normativo, viene meno la centralità del requisito del “fondo”, come parametro di determinazione dell’impresa agricola, inserendo invece l’elemento del “ciclo biologico” e sostituendo la parola “bestiame” con la generica “animali”.

Con questo intervento normativo, rispondendo all’evoluzione dell’attività dell’imprenditore agricolo, il campo di applicazione dell’impresa agricola si è esteso, annoverando oggi con certezza:

l’imprenditore ittico, il vinicoltore, il produttore di conserve ottenute mediante la trasformazione dei prodotti del ciclo biologico; la fornitura di beni o servizi impiegati nell’attività agricola, le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Da ciò si deduce che la qualifica di imprenditore agricolo, non sia più quella legata esclusivamente al coltivatore diretto o all’allevatore di bestiame; bensì questa si estende anche ai fornitori di beni e servizi, fino quindi all’ospitalità. Un esempio per tutti è l’Agriturismo.

Successivamente,

"il comma 423 della legge finanziaria 2006 ha ampliato le categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse) e fotovoltaiche; e l’articolo 1, comma 369 della legge finanziaria 2007 ha sostituito il comma 423, riformulandolo come segue:

ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario."

Associazione Alessandro Bartola

Da ciò si deduce che ad oggi persino l’attività di produzione dell’energia, se esercitata in determinate condizioni, possa rientrare nel novero dell’attività dell’imprenditore agricolo.

Quindi, appurato che il campo di applicazione dell’impresa agricola sia variegato e non strettamente legato alla coltivazione della terra o all’allevamento di bestiame, ritengo che già oggi, ma soprattutto in un futuro molto vicino, lo sviluppo di attività in campo agricolo possa costituire una realtà fiorente e di sicuro interesse per molti giovani imprenditori.

In Italia, negli anni successivi al boom economico, dal 1970 fino ai primi anni 2000, l’impresa agricola e le attività connesse sono state quasi totalmente abbandonate e snobbate, ritenute come non più idonee ai giovani, i quali hanno proteso verso il commercio, al dettaglio o all’ingrosso, oppure verso i servizi e le professioni, da erogare principalmente nelle grandi Città.

Con la crisi poi delle Professioni e del “pezzo di carta”, ritenute non più garantite ed economicamente sicure ed appaganti e con la crisi dell’occupazione a seguito del crack dei mercati finanziari del 2007/2009; grazie anche agli interventi normativi sopra indicati e all’estensione delle attività riferibili all’impresa agricola, si è assistito ad un ritorno verso questo settore.

Le ragioni del fallimento del commercio di vicinato (negozio fisico), non sono da ricercare prevalentemente in una crisi economica o nell’assenza di occupazione, piuttosto, sono da attribuire al cambio di mentalità del consumatore, che con l’avvento di internet e dell’ecommerce ha totalmente stravolto le sue abitudini di spesa.

L’ecommerce ha visto una vera e propria impennata, la quale non sembra assolutamente destinata a fermarsi. Le ragioni sono diverse, oltre al fattore risparmio economico (alcuni prodotti venduti su piattaforme on line sono molto più convenienti rispetto a quelli venduti nell’esercizio di vicinato), il risparmio di tempo, la facilità di acquisto e la consegna in meno di ventiquattro ore, rendono l’ecommerce decisamente preferibile rispetto alla vendita tradizionale.

Per questo, al fine di poter resistere sul mercato e ritagliarsi una fetta, appare assolutamente necessario differenziarsi e offrire prodotti e servizi nel loro complesso unici. L’unicità può essere una caratteristica intrinseca al prodotto collocato, oppure una modalità di erogazione di un prodotto comune.

Pertanto, il futuro premierà gli imprenditori che sapranno distinguersi sul mercato, offrendo prodotti e servizi nel loro complesso unici, sorretti dal know how (quanto sai fare) di chi li offre, oppure dall’unicità dell’esperienza offerta.

In questo contesto appare evidente come l’esperienza vissuta in un agriturismo, il vino, l’olio, la marmellata prodotta e consumata sul posto; piuttosto che il prodotto di un determinato territorio, non replicabile altrove, l’esperienza visiva, olfattiva e sensoriale, di visitare certi luoghi; saranno elementi assolutamente distintivi e realmente competitivi per il successo di un’impresa, a differenza della semplice commercializzazione in una determinata via del centro storico, per quanto esclusiva.

Spiegate quindi le ragioni strettamente d’impresa, che sottendono a preferire l’investimento nel settore agricolo, veniamo ora anche alle più importanti particolarità giuridiche e fiscali che sicuramente avvantaggiano l’imprenditore agricolo.

Innanzitutto, poste le finalità assolutamente d’interesse anche collettivo dell’impresa agricola, risulta per questi imprenditori molto più semplice accedere a forme di finanziamento, anche agevolato, da parte di Enti, Istituti, Fondazioni. A tal proposito leggere il nostro articolo sui finanziamenti a fondo perduto per l’impresa.

Circa la forma d’esercizio, oltre alla forma della Ditta individuale e dell’impresa familiare, l’impresa agricola può essere esercitata come Società semplice , che può esser costituita mediante una scrittura privata senza ausilio di un Notaio (anche se consigliato); non prevede un capitale minimo di conferimento e non prevede particolari forme di amministrazione.




Lo Studio Tributario Buildmark in virtù delle specializzazioni dei propri collaboratori è in grado di seguire le imprese clienti sia nella fase di avviamento, sia in quella di gestione della propria attività d’impresa.

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