Regime forfettario 2024 anche per le imprese commerciali?

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di Graziano Pignatelli.

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso il campo di applicazione del già esistente regime forfettario per le partite iva.

Che cos'è il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, riservato ai titolari di partita iva, che esercitano attività commerciali, produttive, artigianali e professionali in forma individuale.

Che cosa prevede?

Chi aderisce a questo regime fiscale ha la possibilità di gestire la propria attività in maniera più snella, sotto il profilo della corretta tenuta delle scritture contabili e di beneficiare al contempo di una tassazione agevolata per i redditi d'impresa.

Le principali caratteristiche del regime forfettario sono:

  • la non assoggettabilità delle operazioni all'IVA (imposta sul valore aggiunto)
  • l'esenzione dalla tenuta formale della contabilità (scritture contabili)
  • l'esenzione dalla registrazione delle fatture o ricevute fiscali di vendita
  • l'esenzione dalla registrazione delle fatture di acquisto
  • l'esonero dallo spesometro
  • l'esonero dagli ex studi di settore ora trasformati in ISA
  • la non applicabilità dell'IRAP
  • l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 15%
  • l'applicazione di un coefficiente di reddito agevolato in base al codice ATECO
  • l'indeducibilità e la non detraibilità delle spese sostenute

I principali limiti da rispettare per poter esercitare l'attività d'impresa in regime forfettario sono:

  • l'esercizio in forma individuale
  • un fatturato annuale non superiore a 85.000 Euro
  • non possedere quote di Società con tassazione Ires, la cui attività sia assimilabile o riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario
  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente complessivamente superiori a 20.000 Euro
  • non avere redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 Euro

A prima vista, il regime forfettario appare sicuramente come un regime fiscale assolutamente preferibile a quello ordinario, tuttavia, molti pensano che a causa dell'indeducibilità delle spese, questo non sia indicato per chi, ad esempio, operi nel commercio, oppure sia soggetto a costi d'impresa più o meno rilevanti.

Ma siamo sicuri che sia proprio così?

Anche un'impresa commerciale, se esercitata in forma individuale, potrebbe trarre vantaggio dall'esercizio in regime forfettario.

In questa sede non è possibile esaminare tutte le possibili casistiche, tuttavia, proveremo a spiegare perché il regime forfettario non è detto che sia riservato esclusivamente a Professionisti o imprese, che non sopportano molte spese per l'esercizio della propria attività.

Innanzitutto, ricordiamo che venuto meno il limite di acquisto di beni strumentali per importo superiore a 20.000 Euro, moltissime imprese commerciali, oppure artigiane che acquistano e rivendono beni, le quali hanno dovuto acquistare dei macchinari o arredamenti per avviare o ammodernare la propria attività d'impresa, possono ora rientrare nel regime forfettario.

Tuttavia, la ragione più importante della potenziale idoneità del regime forfettario anche ad un'impresa commerciale, che sostiene dei costi, è da ricercare nel coefficiente di redditività.

Che cos'è questo coefficiente?

Il coefficiente di redditività è associato al codice di classificazione delle imprese denominato Ateco, con il quale si esercita l'attività professionale o d'impresa.

In base alla tipologia di attività svolta si avrà ad esempio:

  • un coefficiente del 40% se si esercita un'attività di commercio di alimenti e bevande
  • un coefficiente del 54% se si esercita un'attività di commercio ambulante di prodotti non alimentari
  • un coefficiente del 67% se si esercita un'attività generalmente artigianale o assimilata
  • un coefficiente del 78% se si esercita una Professione
  • un coefficiente dell'86% se si esercita un'attività in campo immobiliare o delle costruzioni.

Questo coefficiente stabilisce quanto del fatturato/ricavo sarà assoggettato a contribuzione INPS e successivamente a imposta sostitutiva forfettaria del 5% per i primi cinque anni dall'avviamento dell'attività e successivamente al 15%.

Prendendo in esame il caso di un'impresa di commercio al dettaglio di alimenti e bevande, la quale è soggetta ad un coefficiente di redditività del 40%;

ponendo che questa impresa fatturi nel corso dell'esercizio di riferimento 50.000 Euro, la contribuzione INPS e poi l'imposta sostitutiva, sulla base del suo coefficiente di redditività, sarà calcolata su 20.000 Euro (il 40% di 50.000) e non sull'intero ammontare del ricavo.

Già da questa prima considerazione è possibile osservare che in tale casistica resterebbero immediatamente a disposizione dell'impresa 30.000 Euro totalmente esentasse, da poter utilizzare per la copertura dei costi.

Inoltre, se a questi 30.000 Euro aggiungessimo poi la non applicabilità dell'IVA, dell'IRAP e delle ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, la percentuale di margine aumenterebbe considerevolmente, rendendo così ancora più preferibile, almeno in teoria, l'adozione del regime forfettario, anche da parte di un'impresa commerciale, che acquista e rivende beni. 

Infatti, considerato il margine più ampio di utile esentasse, in virtù anche di una tassazione più agevole e di una minor burocrazia, è possibile che l'impresa possa addirittura coprire più agevolmente i costi d'esercizio, pur non deducendoli direttamente dai propri ricavi.

Inoltre, non essendo più soggetta l'impresa alla tenuta formale delle scritture contabili, anche sotto il profilo amministrativo/contabile è da riscontrare un ulteriore considerevole risparmio economico e di ore di lavoro da parte dell'imprenditore.

Infine, non essendo l'impresa soggetta agli ISA (ex studi di settore), con l'adozione del regime forfettario diminuirà sensibilmente per questa il rischio di incongruità ed eventuale accertamento fiscale. Ipotesi, questa, che può costituire un serio problema per l'imprenditore, oltre che un ulteriore elemento d'incertezza per i suoi guadagni.

Con quanto esposto sin ora non si vuole sostenere che il regime forfettario sia sempre preferibile erga omnes rispetto al regime ordinario o semplificato. Ogni impresa, infatti, ha le sue particolarità.

Per poter stabilire con assoluta certezza, se sia possibile e/o preferibile operare in regime forfettario, sarà necessario affidarsi ad un Professionista che possa valutare nel complesso tutte le variabili e le condizioni legate all'impresa in esame e consigliare a quest'ultima la soluzione più indicata. Tuttavia, tale soluzione potrà essere idonea per un determinato periodo di tempo e potenzialmente non esser più confacente in un momento successivo.

Ogni anno, infatti, sarà possibile per ogni imprenditore individuale valutare l'eventuale assoggettabilità della propria attività d'impresa al regime forfettario.

Il regime forfettario, infatti, è un sistema aperto dal quale è possibile entrare, uscire e rientrare ogni anno, in base al mantenimento/possedimento dei requisiti previsti e/o della maggior convenienza/confacenza alle caratteristiche della propria attività d'impresa.



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